Coronavirus. Ulteriori restrizioni per contenere l’emergenza
Di seguito le ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.
1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla
58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita’
pubblica in ambito transfrontaliero;
Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 21 del 27
gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale – Serie generale – n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21
febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale –
n. 44 del 22 febbraio 2020; nonché le ordinanze del 12, 14 e 15
marzo 2020, in corso di pubblicazione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all’emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Ulteriori misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le
ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle
aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa
all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività
motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che
immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.