Coronavirus. Ulteriori restrizioni per contenere l’emergenza

Di seguito le ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.                    

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione;

  Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute umana;

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

  Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

  Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della

aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n.

1045;

  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla

58ª Assemblea mondiale della sanità in data  23  maggio  2005  e  in

vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita’

pubblica in ambito transfrontaliero;

  Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25  gennaio  2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 21  del  27

gennaio  2020;  del  30  gennaio  2020,  pubblicata  nella   Gazzetta

Ufficiale – Serie generale – n. 26  del  1°  febbraio  2020;  del  21

febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale –

n. 44 del 22 febbraio 2020; nonché le ordinanze  del  12,  14  e  15

marzo 2020, in corso di pubblicazione;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  nella

legge 5 marzo 2020, n. 13;

  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti

in materia di contenimento e gestione  dell’emergenza  epidemiologica

da COVID-19»;

  Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure

straordinarie ed urgenti per contrastare  l’emergenza  epidemiologica

da COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento

dell’attività giudiziaria»;

  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni

urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in

relazione all’emergenza COVID-19»;

  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di

potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all’emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

  Considerati  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei

casi sul territorio nazionale;

  Ritenuto necessario  adottare,  sull’intero  territorio  nazionale,

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19;

 E m a n a

  la seguente ordinanza:

   Art. 1

              Ulteriori misure urgenti di contenimento

            del contagio sull’intero territorio nazionale

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19  sono  adottate,  sull’intero   territorio   nazionale,   le

ulteriori seguenti misure:

    a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle

aree gioco e ai giardini pubblici;

    b) non è consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa

all’aperto;  resta  consentito  svolgere  individualmente   attività

motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel

rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

    c) sono chiusi gli esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e

bevande, posti all’interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri,

nonché  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con

esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere

solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali;

restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con

obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza

interpersonale di almeno un metro;

    d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli  altri  che

immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni,  è  vietato  ogni

spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale,  comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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