Norme sulla Concessione dell’Indulgenza durante il Giubileo Ordinario dell’anno 2025 indetto da Sua Santità Papa Francesco

NORME SULLA CONCESSIONE DELL’INDULGENZA

DURANTE IL GIUBILEO ORDINARIO DELL’ANNO 2025

INDETTO DA SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO

“Ora è giunto il tempo di un nuovo Giubileo, nel quale spalancare ancora la Porta Santa per offrire l’esperienza viva dell’amore di Dio” (Spes non confundit, 6). Nella bolla di indizione del Giubileo Ordinario del 2025, il Santo Padre, nel momento storico attuale in cui “immemore dei drammi del passato, l’umanità è sottoposta a una nuova e difficile prova che vede tante popolazioni oppresse dalla brutalità della violenza” (Spes non confundit, 8), chiama tutti i cristiani a farsi pellegrini di speranza. Questa è una virtù da riscoprire nei segni dei tempi, i quali, racchiudendo “l’anelito del cuore umano, bisognoso della presenza salvifica di Dio, chiedono di essere trasformati in segni di speranza” (Spes non confundit, 7), che dovrà essere attinta soprattutto nella grazia di Dio e nella pienezza della Sua misericordia.

Già nella bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia del 2015, Papa Francesco sottolineava quanto l’Indulgenza acquistasse in quel contesto “un rilievo particolare” (Misericordiae vultus, 22), poiché la misericordia di Dio “diventa indulgenza del Padre che, attraverso la Sposa di Cristo, raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato” (ibid.). Analogamente oggi il Santo Padre dichiara che il dono dell’Indulgenza “permette di scoprire quanto sia illimitata la misericordia di Dio. Non è un caso che nell’antichità il termine «misericordia» fosse interscambiabile con quello di «indulgenza», proprio perché esso intende esprimere la pienezza del perdono di Dio che non conosce confini” (Spes non confundit, 23). L’Indulgenza, dunque, è una grazia giubilare.

Anche in occasione del Giubileo Ordinario del 2025, pertanto, per volontà del Sommo Pontefice, questo “Tribunale di Misericordia”, cui spetta disporre tutto ciò che concerne la concessione e l’uso dell’Indulgenza, intende spronare gli animi dei fedeli a desiderare ed alimentare il pio desiderio di ottenere l’Indulgenza come dono di grazia, proprio e peculiare di ogni Anno Santo e stabilisce le seguenti prescrizioni, affinché i fedeli possano usufruire delle “disposizioni per poter ottenere e rendere effettiva la pratica dell’Indulgenza Giubilare” (Spes non confundit, 23).

Durante il Giubileo Ordinario del 2025 resta in vigore ogni altra concessione di Indulgenza. Tutti i fedeli veramente pentiti, escludendo qualsiasi affetto al peccato (cfr. Enchiridion Indulgentiarum, IV ed., norm. 20, § 1) e mossi da spirito di carità e che, nel corso dell’Anno Santo, purificati attraverso il sacramento della penitenza e ristorati dalla Santa Comunione, pregheranno secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, dal tesoro della Chiesa potranno conseguire pienissima Indulgenza, remissione e perdono dei loro peccati, da potersi applicare alle anime del Purgatorio in forma di suffragio:

I.- Nei sacri pellegrinaggi

I fedeli, pellegrini di speranza, potranno conseguire l’Indulgenza Giubilare concessa dal Santo Padre se intraprenderanno un pio pellegrinaggio:

verso qualsiasi luogo sacro giubilare: ivi partecipando devotamente alla Santa Messa (ogniqualvolta lo permettano le norme liturgiche si potrà ricorrere anzitutto alla Messa propria per il Giubileo oppure alla Messa votiva: per la riconciliazione, per la remissione dei peccati, per chiedere la virtù della carità e per la concordia dei popoli); ad una Messa rituale per il conferimento dei sacramenti di iniziazione cristiana o l’Unzione degli infermi; alla celebrazione della Parola di Dio; alla Liturgia delle ore (ufficio delle letture, lodi, vespri); alla Via Crucis; al Rosario mariano; all’inno Akathistos; ad una celebrazione penitenziale, che termini con le confessioni individuali dei penitenti, come è stabilito nel rito della Penitenza (forma II);

in Roma: ad almeno una delle quattro Basiliche Papali Maggiori di San Pietro in Vaticano, del Santissimo Salvatore in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di San Paolo fuori le Mura;

in Terra Santa: ad almeno una delle tre basiliche: del Santo Sepolcro in Gerusalemme, della Natività in Betlemme, dell’Annunciazione in Nazareth;

in altre circoscrizioni ecclesiastiche: alla chiesa cattedrale o altre chiese e luoghi sacri designati dall’Ordinario del luogo. I Vescovi terranno conto delle necessità dei fedeli nonché della stessa opportunità di mantenere intatto il significato del pellegrinaggio con tutta la sua forza simbolica, capace di manifestare il bisogno ardente di conversione e di riconciliazione;

II.- Nelle pie visite ai luoghi sacri

Altresì, i fedeli potranno conseguire l’Indulgenza giubilare se, individualmente, o in gruppo, visiteranno devotamente qualsiasi luogo giubilare e lì, per un congruo periodo di tempo, si intratterranno nell’adorazione eucaristica e nella meditazione, concludendo con il Padre Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima e invocazioni a Maria, Madre di Dio, affinché in questo Anno Santo tutti “potranno sperimentare la vicinanza della più affettuosa delle mamme, che mai abbandona i suoi figli” (Spes non confundit, 24).

Nella particolare occasione dell’Anno giubilare, si potranno visitare, oltre ai predetti insigni luoghi di pellegrinaggio, anche questi altri luoghi sacri alle stesse condizioni:

in Roma: la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, la Basilica di San Lorenzo al Verano, la Basilica di San Sebastiano (si raccomanda vivamente la devota visita detta “delle sette Chiese”, tanto cara a San Filippo Neri), il Santuario del Divino Amore, la Chiesa di Santo Spirito in Sassia, la Chiesa di San Paolo alle Tre Fontane, luogo del Martirio dell’Apostolo, le Catacombe cristiane; le chiese dei cammini giubilari dedicati rispettivamente all’Iter Europaeum e le chiese dedicate alle Donne Patrone d’Europa e Dottori della Chiesa (Basilica di Santa Maria sopra Minerva, Santa Brigida a Campo de’ Fiori, Chiesa Santa Maria della Vittoria, Chiesa di Trinità dei Monti, Basilica di Santa Cecilia a Trastevere, Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio);

in altri luoghi nel mondo: le due Basiliche Papali minori di Assisi, di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli; le Basiliche Pontificie della Madonna di Loreto, della Madonna di Pompei, di Sant’Antonio di Padova; qualsiasi Basilica minore, chiesa cattedrale, chiesa concattedrale, santuario mariano nonché, per l’utilità dei fedeli, qualsiasi insigne chiesa collegiata o santuario designato da ciascun Vescovo diocesano od eparchiale, come pure santuari nazionali o internazionali, “luoghi santi di accoglienza e spazi privilegiati per generare speranza” (Spes non confundit, 24), indicati dalle Conferenze Episcopali.

I fedeli veramente pentiti che non potranno partecipare alle solenni celebrazioni, ai pellegrinaggi e alle pie visite per gravi motivi (come anzitutto tutte le monache e i monaci di clausura, gli anziani, gli infermi, i reclusi, come pure coloro che, in ospedale o in altri luoghi di cura, prestano servizio continuativo ai malati), conseguiranno l’Indulgenza giubilare, alle medesime condizioni se, uniti in spirito ai fedeli in presenza, particolarmente nei momenti in cui le parole del Sommo Pontefice o dei Vescovi diocesani verranno trasmesse attraverso i mezzi di comunicazione, reciteranno nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene (ad es. nella cappella del monastero, dell’ospedale, della casa di cura, del carcere…) il Padre Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima e altre preghiere conformi alle finalità dell’Anno Santo, offrendo le loro sofferenze o i disagi della propria vita;

III.-Nelle opere di misericordia e di penitenza

Inoltre, i fedeli potranno conseguire l’Indulgenza giubilare se, con animo devoto, parteciperanno alle Missioni popolari, a esercizi spirituali o ad incontri di formazione sui testi del Concilio Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica, da tenersi in una chiesa o altro luogo adatto, secondo la mente del Santo Padre.

Nonostante la norma secondo cui si può conseguire una sola Indulgenza plenaria al giorno (cfr. Enchiridion Indulgentiarum, IV ed., norm. 18, § 1), i fedeli che avranno emesso l’atto di carità a favore delle anime del Purgatorio, se si accosteranno legittimamente al sacramento della Comunione una seconda volta nello stesso giorno, potranno conseguire due volte nel medesimo giorno l’Indulgenza plenaria, applicabile soltanto ai defunti (si intende all’interno di una celebrazione Eucaristica; cfr. can. 917 e Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del CIC, Responsa ad dubia, 1, 11 iul. 1984). Tramite questa duplice oblazione, si compie un lodevole esercizio di carità soprannaturale, per quel vincolo al quale sono congiunti nel Corpo mistico di Cristo i fedeli che ancora peregrinano sulla terra, insieme a quelli che già hanno compiuto il loro cammino, in virtù del fatto che “l’indulgenza giubilare, in forza della preghiera, è destinata in modo particolare a quanti ci hanno preceduto, perché ottengano piena misericordia” (Spes non confundit, 22).

Ma, in modo più peculiare, proprio “nell’Anno Giubilare saremo chiamati ad essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio” (Spes non confundit, 10): l’Indulgenza viene pertanto annessa anche alle opere di misericordia e di penitenza, con le quali si testimonia la conversione intrapresa. I fedeli, seguendo l’esempio e il mandato di Cristo, siano stimolati a compiere più frequentemente opere di carità o misericordia, principalmente al servizio di quei fratelli che sono gravati da diverse necessità. Più precisamente riscoprano “le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti” (Misericordiae vultus, 15) e riscoprano altresì “le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti” (ibid.).

Allo stesso modo i fedeli potranno conseguire l’Indulgenza giubilare se si recheranno a rendere visita per un congruo tempo ai fratelli che si trovino in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, anziani in solitudine, diversamente abili… ), quasi compiendo un pellegrinaggio verso Cristo presente in loro (cfr. Mt 25, 34-36) e ottemperando alle consuete condizioni spirituali, sacramentali e di preghiera. I fedeli, senza dubbio, potranno ripetere tali visite nel corso dell’Anno Santo, acquisendo in ciascuna di esse l’Indulgenza plenaria, anche quotidianamente.

L’Indulgenza plenaria giubilare potrà essere conseguita anche mediante iniziative che attuino in modo concreto e generoso lo spirito penitenziale che è come l’anima del Giubileo, riscoprendo in particolare il valore penitenziale del venerdì: astenendosi, in spirito di penitenza, almeno durante un giorno da futili distrazioni (reali ma anche virtuali, indotte ad esempio dai media e dai social network) e da consumi superflui (per esempio digiunando o praticando l’astinenza secondo le norme generali della Chiesa e le specificazioni dei Vescovi), nonché devolvendo una proporzionata somma in denaro ai poveri; sostenendo opere di carattere religioso o sociale, in specie a favore della difesa e protezione della vita in ogni sua fase e della qualità stessa della vita, dell’infanzia abbandonata, della gioventù in difficoltà, degli anziani bisognosi o soli, dei migranti dai vari Paesi “che abbandonano la loro terra alla ricerca di una vita migliore per se stessi e per le loro famiglie” (Spes non confundit, 13); dedicando una congrua parte del proprio tempo libero ad attività di volontariato, che rivestano interesse per la comunità o ad altre simili forme di personale impegno.

Tutti i Vescovi diocesani o eparchiali e coloro che nel diritto sono ad essi equiparati, nel giorno più opportuno di questo tempo giubilare, in occasione della principale celebrazione in cattedrale e nelle singole chiese giubilari, potranno impartire la Benedizione Papale con annessa Indulgenza plenaria, conseguibile da tutti i fedeli che riceveranno tale Benedizione alle consuete condizioni.

Affinché l’accesso al sacramento della Penitenza e al conseguimento del perdono divino attraverso il potere delle Chiavi sia pastoralmente facilitato, gli Ordinari locali sono invitati a concedere ai canonici e ai sacerdoti, che nelle Cattedrali e nelle Chiese designate per l’Anno Santo potranno ascoltare le confessioni dei fedeli, le facoltà limitatamente al foro interno, di cui, per i fedeli delle Chiese orientali, al can. 728, § 2 del CCEO, e nel caso di un’eventuale riserva, quelle per il can. 727, esclusi, come è evidente, i casi considerati nel can. 728, § 1; mentre per i fedeli della Chiesa latina, le facoltà di cui al can. 508, § 1 del CIC.

Al riguardo, questa Penitenzieria esorta tutti i sacerdoti ad offrire con generosa disponibilità e dedizione di sé la più ampia possibilità ai fedeli di usufruire dei mezzi della salvezza, adottando e pubblicando fasce d’orario per le confessioni, in accordo con i parroci o i rettori delle chiese limitrofe, facendosi trovare in confessionale, programmando celebrazioni penitenziali a cadenza fissa e frequente, offrendo anche la più ampia disponibilità di sacerdoti che, per raggiunti limiti di età, siano privi di incarichi pastorali definiti. A seconda delle possibilità ci si ricordi altresì, in conformità al Motu proprio Misericordia Dei, dell’opportunità pastorale di ascoltare le Confessioni anche durante la celebrazione della Santa Messa.

Per agevolare il compito dei confessori, la Penitenzieria Apostolica, per mandato del Santo Padre, dispone che i sacerdoti che accompagneranno o si uniranno a pellegrinaggi giubilari fuori della propria Diocesi, possano avvalersi delle stesse facoltà di cui sono stati provvisti nella propria Diocesi dalla legittima autorità. Speciali facoltà saranno poi conferite da questa Penitenzieria Apostolica ai penitenzieri delle basiliche papali romane, ai canonici penitenzieri o ai penitenzieri diocesani istituiti nelle singole circoscrizioni ecclesiastiche.

I confessori, dopo aver amorevolmente istruito i fedeli sulla gravità dei peccati ai quali è annessa una riserva o una censura, determineranno, con carità pastorale, appropriate penitenze sacramentali, tali da condurli il più possibile ad uno stabile ravvedimento e, a seconda della natura dei casi, da invitarli alla riparazione di eventuali scandali e danni.

La Penitenzieria infine invita caldamente i Vescovi, in quanto detentori del triplice munus di insegnare, di guidare e di santificare, ad aver cura di spiegare chiaramente le disposizioni e i principi qui proposti per la santificazione dei fedeli, tenendo conto in modo particolare delle circostanze di luogo, di cultura e di tradizioni. Una catechesi adatta alle caratteristiche socio-culturali di ciascun popolo potrà proporre in maniera efficace il Vangelo e l’interezza del messaggio cristiano, radicando più profondamente nei cuori il desiderio di questo dono unico, ottenuto in virtù della mediazione della Chiesa.

Il presente Decreto ha validità per l’intero Giubileo Ordinario del 2025, nonostante qualunque disposizione contraria.

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 13 maggio 2024, Memoria della Beata Vergine Maria di Fatima.

Angelo Card. De Donatis

Penitenziere Maggiore

S.E. Mons. Krzysztof Nykiel

Reggente

error: Contenuto protetto!